Art. 36. Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale 1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio provvedono mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. 2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede alla assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 4. I lavoratori che nell'anno precedente hanno effettuato un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale hanno diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno di lavoro. Nella prima applicazione della presente legge, per l'anno 1989, tale diritto di precedenza e' determinato, per ciascun lavoratore interessato, in rapporto ai turni di lavoro effettuati nel triennio precedente ed entro il limite massimo di un turno di lavoro per ciascun anno del triennio medesimo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente al sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione. Per il restante trentaquattro per cento si provvede a norma del comma 1. Nell'avviamento relativo alla restante quota del trentaquattro per cento deve essere garantita l'assunzione di un numero di lavoratrici pari alla percentuale delle iscritte nella graduatoria.