Art. 36. Conferenza di servizio 1. Al fine di valutare lo stato del diritto allo studio, l'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio indice, con periodicita' almeno annuale, tra le componenti istituzionali che interagiscono nel sistema educativo, una conferenza di servizio. 2. La conferenza puo' essere indetta anche su richiesta motivata del sovraintendente scolastico regionale o, per questioni locali, dal provveditore agli studi competente per territorio. 3. La conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale appartenente al settore diritto allo studio. 4. Le risultanze della conferenza sono assunte a riferimento per la formulazione delle proposte di piano di cui ai precedenti artt. 34 e 35.