Art. 37 
 
  Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia 
 
    1. Gli interventi finalizzati al perseguimento  di  obiettivi  di
risparmio energetico eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19
agosto 2005,  n.  192  (Attuazione  della  direttiva  2002/61/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa  al
rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, e della
legge regionale  23/2005,  e  successive  modifiche,  possono  essere
realizzati anche in deroga agli indici  urbanistico-edilizi  previsti
dagli strumenti urbanistici e  dai  regolamenti  edilizi  nei  limiti
individuati dal presente articolo. Tali interventi non  si  computano
nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche ai
fini della  determinazione  del  contributo  di  costruzione  di  cui
all'articolo 29. 
    2. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  realizzati  su  edifici
esistenti, qualora suscettibili  di  ottenere  una  riduzione  minima
del 10 per  cento  dei  coefficienti  di  trasmittanza  previsti  dal
decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, possono  essere
realizzati anche in  deroga  alle  distanze  minime  e  alle  altezze
massime  previste  dagli  strumenti  urbanistici  e  dai  regolamenti
edilizi, fermo restando quanto  stabilito  nel  comma  4,  e  possono
comportare la realizzazione: 
      a) di maggiore spessore  delle  murature  esterne  entro  i  35
centimetri, siano esse tamponature o muri portanti; 
      b) di maggiore spessore dei  solai  intermedi  e  di  copertura
entro i 35 centimetri. 
    3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici,
consistono nella realizzazione di: 
      a)  maggiore  spessore  delle  murature  esterne  oltre  i   30
centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri, siano  esse
tamponature o muri portanti; 
      b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i
30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri; 
      c) serre solari, bussole  e  verande  funzionalmente  collegate
all'edificio principale che abbiano dimensione comunque non superiore
al 15  per  cento  della  superficie  utile  delle  unita'  abitative
realizzate; 
      d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di
isolamento termico e acustico o di  inerzia  termica,  o  finalizzati
alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione  di
sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi. 
    4. Gli interventi di cui al presente articolo: 
      a) se eseguiti su edifici esistenti, devono  salvaguardare  gli
elementi costitutivi e decorativi  di  pregio  storico,  artistico  e
architettonico, nonche' gli allineamenti o le conformazioni  diverse,
orizzontali, verticali, che  caratterizzano  le  cortine  di  edifici
urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto  previsto  dagli
strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali; 
      b) non possono derogare  in  ogni  caso  alle  distanze  minime
previste dal codice civile e alle disposizioni in materia  di  tutela
dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre
leggi di settore aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'
edilizia, con  particolare  riferimento  alle  norme  in  materia  di
sicurezza  statica,  antisismica,  antincendio,  sicurezza  stradale,
sicurezza  cantieri  e  impianti,  nonche'  alle  norme  in   materia
igienico-sanitaria,  in  materia  di  barriere  architettoniche,   di
accatastamento e di intavolazione.