Art. 37. Norme previdenziali 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli si applicano ai fini previdenziali le norme contenute nell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. A tal fine gli interessati possono, in sede di prima applicazione della presente legge, esercitare la facolta' di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto, dandone comunicazione all'ufficio che ha provveduto all'assunzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.