Art. 37. Attribuzioni della Giunta regionale 1. La Giunta regionale: a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi; b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, assicura la omogenita' della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la circolarita' e la socializzazione anche mediante pubblicazione con i diversi supporti disponibili; c) impartisce le direttive per la raccolta ed il tratamento, anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere a supporto della programmazione degli interventi; d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e per la rilevazione della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo, nonche' per gli interventi integrativi di cui al precedente art. 25; e) approva, sentita la competente commissione consiliare permanente, i piani di attivita' degli istituti professionali di Stato; f) esprimere sulla istituzione di scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche; g) approva l'ordine vincolante di priorita' per la programmazione di nuovi istituiti, scuole, sezioni e corsi relativo agli istituti professionali da istituire dallo Stato; h) formula d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione del territorio regionale; i) promuove la realizzazione di intese con le competenti autorita' scolastiche per un integrato utilizzo delle strutture educative per la finalita' di cui alla presente legge.