Art. 37.
                 Attribuzioni della Giunta regionale
 
   1. La Giunta regionale:
     a) promuove  ed  effettua  convegni  e  congressi,  ricerche  ed
indagini   tecnico-scientifiche  intese  ad  acquisire  gli  elementi
conoscitivi necessari per il conseguimento degli  obiettivi  previsti
dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
     b)  realizza  un  sistema  informativo  e statistico di settore,
assicura la omogenita' della raccolta  e  del  trattamento  dei  dati
stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora
analisi    specifiche,    assicurandone    la   circolarita'   e   la
socializzazione anche mediante pubblicazione con i  diversi  supporti
disponibili;
     c)  impartisce  le  direttive  per la raccolta ed il tratamento,
anche con sistemi automatizzati, dei  dati  da  assumere  a  supporto
della programmazione degli interventi;
     d)  predispone  la modulistica di riferimento per l'acquisizione
dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e per la rilevazione
della dispersione scolastica,  dell'abbandono  e  dell'analfabetismo,
nonche' per gli interventi integrativi di cui al precedente art. 25;
     e)   approva,   sentita  la  competente  commissione  consiliare
permanente, i piani di  attivita'  degli  istituti  professionali  di
Stato;
     f)  esprimere  sulla  istituzione  di  scuole  statali  materne,
elementari, secondarie ed artistiche;
     g)   approva   l'ordine   vincolante   di   priorita'   per   la
programmazione  di  nuovi istituiti, scuole, sezioni e corsi relativo
agli istituti professionali da istituire dallo Stato;
     h) formula d'intesa con  la  competente  commissione  consiliare
permanente,   le  proposte  di  distrettualizzazione  del  territorio
regionale;
     i)  promuove  la  realizzazione  di  intese  con  le  competenti
autorita'  scolastiche  per  un  integrato  utilizzo  delle strutture
educative per la finalita' di cui alla presente legge.