Art. 38.
                  Corsi di formazione professionale
 
   1. Su proposta avanzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura
e  le  foreste,  che  a  tal  fine   acquisira'   il   parere   delle
organizzazioni   sindacali   firmatarie   del   contratto  collettivo
nazionale di lavoro degli  operai  forestali,  nonche'  del  comitato
tecnico  amministrativo di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione  professionale  e
l'emigrazione   e'  autorizzato  ad  istituire  corsi  di  formazione
professionale, qualificazione e  specializzazione  per  il  personale
addetto  e  per gli operai da utilizzare nel settore forestale, anche
mediante apposite convenzioni con le universita' degli studi, enti ed
istituti specializzati.
   2.  Detti  corsi  per  gli  operai  potranno  impegnare fino ad un
massimo  del  cinque  per  cento  delle  giornate  lavorative   annue
effettuate   nell'anno   precedente   dai   lavoratori  previsti  dal
contingente di cui all'articolo 29.