Art. 38. Norme finanziarie 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo comma. 2. La spesa complessiva per gli interventi indicati nel precedente comma e' rappresentata dalla quota annuale del fondo destinato al finanziamento delle funzioni di cui agli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio attribuite ai comuni. Tale spesa trova imputazione al capitolo n. 15000 del bilancio regionale. 3. La Regione e', altresi', autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione delle seguenti spese: a) interventi di promozione e diffusione esperienze educative (art. 19); b) interventi di orientamento educativo e attivita' di supporto (articoli 20 e 26); c) promozione, sviluppo e perfezionamento della istruzione tecnica e professionale (art. 21); d) assicurazione alunni (art. 22); e) contributi ai commi per acquisto scuolabus (art. 23); f) contributi ai comuni per acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici (art. 24); g) assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 30). 4. Lo stanziamento per i predetti interventi verra' annualmente iscritto al capitolo n. 15001 del bilancio regionale.