Art. 39. Assetto organizzativo 1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvedera' alla riorganizzazione del 37 settore: diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno essere rideterminate le competenze degli uffici del citato 37 settore e delle relative sezioni.