Art. 4. Inizio attivita' 1. Il privato che intende aprire uno ludoteca, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cosi' come sostituito dall'Art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve presentare, al comune dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attivita' attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 ed all'Art. 5, commi 1 e 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il comune entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' oppure, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli. 2. Il comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva. 3. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al comune competente il programma annuale delle attivita' che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap.