Art. 4.
                          Inizio attivita'
    1. Il privato che intende aprire uno ludoteca, ai sensi e per gli
effetti  di  cui all'Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), cosi' come sostituito dall'Art.
2  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, deve presentare, al comune
dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attivita' attestante il
possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 ed all'Art. 5, commi 1 e 2 e
delle   autorizzazioni   igienico-sanitarie   ed   antinfortunistiche
previste  dalla  normativa  vigente.  Il comune entro sessanta giorni
dalla ricezione della denuncia dispone l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  oppure,  con  provvedimento  motivato  da  notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'
sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla normativa
vigente   detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
prefissatogli.
    2.  Il  comune  competente  verifica  ogni  anno  il possesso dei
requisiti  e  delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza
comporta  la  chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio
delle  autorizzazioni  o  all'adeguamento  delle  strutture. Dopo due
chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva.
    3.  I  gestori  delle  ludoteche, sia pubbliche che private, sono
tenuti  al  rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono
presentare  ogni anno al comune competente il programma annuale delle
attivita'  che  intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve
contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini
portatori di handicap.