Art. 4 
 
          Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici 
 
    1. La Regione, operando per rimuovere e  prevenire  gli  ostacoli
che di fatto ne impediscono la piena accessibilita' e assicurando  la
parita' di trattamento di tutti gli utilizzatori: 
      a)  deve  rendere  disponibili  e  accessibili   gratuitamente,
nonche' riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui  sono
titolari i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  mediante  una
piattaforma telematica aperta e liberamente  accessibile  a  fini  di
cooperazione e interoperabilita' tra i soggetti di cui all'art. 2 e a
fini di interscambio con il  pubblico  indistinto.  Tale  piattaforma
deve consentire l'accesso a cataloghi di dati e applicazioni  tramite
rete Internet in base a modalita' che garantiscano  condizioni  eque,
adeguate e non discriminatorie; 
      b)  promuovere  la  disponibilita',   l'accessibilita'   e   la
riutilizzabilita' delle informazioni e dei dati pubblici di cui  sono
titolari i soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  nel  rispetto  di
quanto ivi previsto, mediante la piattaforma di cui alla lettera a). 
    2. Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto  di  accedere  e
riutilizzare, anche per finalita' commerciali, i dati pubblici con  i
limiti di cui al presente articolo. Le persone fisiche  e  giuridiche
possono altresi' richiedere la pubblicazione  di  dati  pubblici  non
ancora presenti sulla piattaforma tecnologica di cui al comma 1; tali
richieste devono essere inoltrate con le modalita' di cui al comma 4,
lettera e). 
    3. Ai fini di cui al comma  1,  i  soggetti  di  cui  all'art.  2
individuano gli insiemi di dati pubblici  di  cui  sono  titolari  e,
entro novanta giorni dall'adozione del regolamento  di  cui  all'art.
12, si dotano di un piano per il riutilizzo degli  stessi.  Il  piano
per il riutilizzo deve contenere per ciascun insieme di dati pubblici
l'indicazione  temporale  della  messa  a  disposizione  ed  e'  reso
pubblico secondo modalita' digitali. I soggetti  di  cui  all'art.  2
devono altresi' garantire l'aggiornamento degli insiemi di dati. 
    4. Le condizioni  di  riutilizzo,  da  pubblicarsi  in  modalita'
digitale  con  l'indicazione  dei   mezzi   di   impugnazione,   sono
individuate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),
che definisce in conformita' agli standard europei e internazionali: 
      a) i formati delle  informazioni  e  dei  dati  pubblici.  Tali
formati devono essere leggibili con procedure  automatizzate  insieme
ai rispettivi metadati; 
      b) le  licenze  per  il  riutilizzo,  standard  e  alternative,
nonche' i rispettivi casi di utilizzo. In ogni caso le condizioni per
il riutilizzo non devono ridurre  indebitamente  le  possibilita'  di
riutilizzo ne' costituire ostacolo alla concorrenza; 
      c) i casi in cui per  il  riutilizzo  di  dati  pubblici  venga
applicata una tariffa, l'ammontare della stessa, nonche' le modalita'
di versamento. In ogni caso l'ammontare deve essere limitato ai costi
marginali sostenuti per la riproduzione e diffusione, fatta eccezione
per i casi in cui i titolari dei dati generino una parte  sostanziale
delle entrate destinate a coprire i costi di  funzionamento  inerenti
allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo  sfruttamento
dei loro diritti di proprieta' intellettuale sempre che la  richiesta
di  una  tariffa  di  importo  superiore  ai  costi   marginali   sia
nell'interesse  pubblico  e  siano  rispettati   criteri   oggettivi,
trasparenti e verificabili per la determinazione; 
      d) le modalita'  pratiche  per  facilitare  la  ricerca,  anche
interlinguistica, e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo; 
      e) le modalita' di richiesta di riutilizzo, ove necessaria  per
l'accesso al dato pubblico ovvero relativa a dati pubblici non ancora
presenti sulla piattaforma telematica di cui al comma 1 del  presente
articolo, assicurando che  le  richieste  siano  evase  entro  trenta
giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe fino ad un massimo di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta  ovvero  comunicazione
motivata, da effettuarsi  entro  il  suddetto  termine,  in  caso  di
sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo  o
giuridico. Il diniego di pubblicazione o il decorso  del  termine  in
assenza di comunicazioni legittima i richiedenti alla proposizione di
reclamo con le modalita' e nelle forme di cui alla lettera f); 
      f) le modalita' di reclamo e segnalazione,  assicurando  che  i
reclami  siano  verificati  ed  evasi   entro   trenta   giorni   dal
ricevimento. 
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  in
quanto compatibili anche ai dati assoggettati a diritti di proprieta'
intellettuale  dei  soggetti  di  cui  all'art.  2,  dei  quali   sia
consentito il riutilizzo. 
    6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, i soggetti di cui
all'art. 2 possono inserire,  nei  contratti  con  terzi  finalizzati
all'acquisizione di documenti, clausole che garantiscano  il  diritto
di disporre di informazioni e dati pubblici ivi rappresentati ai fini
del riutilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche.