Art. 4.
                       Acquisizione dei terreni
 
   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  emerse  dagli  studi  per  la
redazione del piano di cui all'articolo 1 della  legge  regionale  16
agosto  1974,  n.  36, e tenuto conto delle linee del piano nazionale
forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle  foreste,
secondo  le  procedure dell'articolo 8, e' autorizzato a predisporre,
per le finalita' della legge regionale 18 febbraio  1986,  n.  2,  un
ulteriore   piano   di  acquisizione  di  terreni  nei  limiti  della
disponibilita' finanziaria della presente legge e secondo i  seguenti
criteri prioritari:
     a)  boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per
una razionale gestione;
     b)   boschi  con  alta  funzione  protettiva  anche  di  ridotte
dimensioni purche' accorpabili con preesistente demanio o che siano a
salvaguardia e tutela di particolari interessi;
     c) superficie destinata a pascolo di dimensioni idonee ricadenti
in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;
     d)  superficie  destinata  a pascolo anche di ridotte dimensioni
purche' accorpabile con preesistente demanio;
     e)   seminativi  ed  arboreti  agrari  specializzati  di  idonee
dimensioni ricadenti in bacini idrografici di  particolare  interesse
sistematorio o accorpabili con preesistente demanio.