Art. 4. Acquisizione dei terreni 1. Sulla base delle indicazioni emerse dagli studi per la redazione del piano di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e tenuto conto delle linee del piano nazionale forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, secondo le procedure dell'articolo 8, e' autorizzato a predisporre, per le finalita' della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti della disponibilita' finanziaria della presente legge e secondo i seguenti criteri prioritari: a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione; b) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni purche' accorpabili con preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi; c) superficie destinata a pascolo di dimensioni idonee ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio; d) superficie destinata a pascolo anche di ridotte dimensioni purche' accorpabile con preesistente demanio; e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con preesistente demanio.