Art. 4. Competenze dei comuni 1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione. 2. I comuni deliberano in ordine: a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico; b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori; d) istituzione di residenze e convitti; e) servizio mensa scolastica; f) servizio trasporto; g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo stu- dio. 3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico. 4. I comuni d'intesa con i consigli di circolo e d'istituto, concorrono all'attuazione delle attivita' integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia. 5. Per realizzare una migliore funzionalita' di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartenganno secondo le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, o, nei limiti previsti al capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunita' montana. 6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente. 7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale.