Art. 4.
                        Competenze dei comuni
 
   1.  Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia
di diritto allo studio sono esercitate,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in
collaborazione con gli organi  collegiali  della  scuola  nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  secondo  le  modalita' previste dalla
presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
   2. I comuni deliberano in ordine:
     a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
     b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce  di
utenza disagiate;
     c)  concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole
secondarie superiori;
     d) istituzione di residenze e convitti;
     e) servizio mensa scolastica;
     f) servizio trasporto;
     g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto  allo  stu-
dio.
   3.  I  servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati
in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico  e
pedagogico in armonia con il calendario scolastico.
   4.  I  comuni  d'intesa  con  i  consigli di circolo e d'istituto,
concorrono all'attuazione delle attivita' integrative e di  sostegno,
tempo  pieno  o  tempo  prolungato,  programmate  nel  rispetto della
legislazione vigente in materia.
   5. Per realizzare una migliore funzionalita' di  servizio  ed  una
riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l'esercizio delle
funzioni   all'interno   degli   ambiti  territoriali  del  distretto
scolastico al quale appartenganno secondo le norme  di  cui  al  capo
VIII  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, o, nei limiti previsti al
capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della  comunita'
montana.
   6.  I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione
territoriale  distrettuale,  ricevono  un  incentivo  finanziario  da
determinarsi   dalla  Giunta  regionale,  su  conforme  parere  della
competente commissione consiliare permanente.
   7. I grandi comuni si  avvalgono  degli  organi  di  decentramento
circoscrizionale.