Art. 4 Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013 1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 57/2013 e' sostituito dal seguente: "1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale piu' breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.". 2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: "di sale da gioco e di spazi per il gioco" sono sostituite dalle seguenti: "di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.".