Art. 4 
 
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della  l.r.  57/2013  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per  il
gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore  a  500  metri,
misurata in  base  al  percorso  pedonale  piu'  breve,  da  istituti
scolastici   di   qualsiasi   grado,   luoghi   di   culto,    centri
socio-ricreativi   e   sportivi   o    strutture    residenziali    o
semiresidenziali     operanti     in     ambito      sanitario      o
socio-assistenziale.". 
  2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: "di sale da gioco e  di
spazi per il gioco" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  centri  di
scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.".