Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola; b) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H; c) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla copertura; d) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura; e) transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: la possibilita' di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilita' di tutte le sue componenti a fini manutentivi; f) elaborato tecnico della copertura (di seguito denominato ETC): il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art. 6, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonche' i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura; g) sistema di protezione contro le cadute dall'alto: il sistema di protezione idoneo per l'uso specifico e comprendente un dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e un sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o piu' dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento; h) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o piu' punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto quali ancoraggi puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che puo' essere: 1) installato permanentemente nelle opere, fisso e non trasportabile ancorche' taluni componenti del dispositivo o del sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto; 2) installato non permanentemente nelle opere, amovibile e trasportabile in quanto portato in loco e messo in opera dal lavoratore e da rimuovere ad opera dello stesso al termine del lavoro; i) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera che consente di far operare piu' lavoratori contemporaneamente quali parapetti permanenti e reti anticaduta; j) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell'urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire per il tempo necessario all'effettuazione di lavori in quota, quali parapetti provvisori e reti di sicurezza; k) dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto: il dispositivo, comprendente una imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento, quali assorbitori di energia, connettori, cordini, dispositivi retrattili, nonche' ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto; l) ancoraggio puntuale: ancoraggio il cui collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute e' realizzato su un punto non scorrevole; m) ancoraggio lineare: ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute e' realizzato su una linea flessibile o rigida ed e' scorrevole sulla stessa; n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entita' in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; o) misure preventive e protettive: le misure di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); p) progettista: il professionista incaricato della progettazione dell'opera soggetta a istanza, ovvero degli adempimenti di cui al presente regolamento; q) installatore: l'impresa o il lavoratore autonomo, in possesso di requisiti di idoneita' tecnico professionale in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008; r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a garantire la staticita' del manufatto edilizio o di parte di esso; s) soggetto interessato: soggetto intestatario, contestatario, legale rappresentante ovvero, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 81/2008, committente o responsabile dei lavori.