Art. 4 
 
Modifiche del decreto del  Presidente  della  giunta  provinciale  21
  luglio 1992, n. 29, recante «Norme sulla circolazione di veicoli  a
  motore in territori sottoposti a vincolo idrogeologico» 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  giunta  provinciale  21  luglio  1992,  n.  29,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «c) giornaliera o plurigiornaliera alla clientela soggiornante in
esercizi ricettivi regolarmente autorizzati e in esercizi di cui alla
legge provinciale 11 maggio 1995,  n.  12,  e  successive  modifiche,
serviti da strade chiuse; la conferma di prenotazione sostituisce  il
contrassegno, ove dalla stessa  risultino  il  nome  dell'ospite,  la
targa  del  veicolo  utilizzato  e  la  durata  del   soggiorno;   la
prenotazione  deve  essere  esposta  in  maniera  ben  visibile   nel
veicolo;» 
  2. Dopo la lettera c) del comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  giunta  provinciale  21  luglio  1992,  n.  29,  e
successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d), e), f)  e
g): 
    «d)  giornaliera  o  plurigiornaliera  alle  persone   incaricate
dell'esecuzione di  lavori,  forniture  o  servizi  e  segnalate  dai
soggetti  autorizzati  agli  ispettorati  forestali  territorialmente
competenti; 
    e) secondo le seguenti modalita' agli accompagnatori alla  caccia
al camoscio, durante il periodo di caccia al camoscio: i contrassegni
non nominativi sono messi a disposizione  delle  singole  riserve  di
diritto. Il numero dei contrassegni rilasciati per  ciascuna  riserva
non deve  superare  il  numero  massimo  previsto  nella  tabella  A.
L'associazione venatoria o i suoi organi  periferici  comunicano  per
iscritto all'ispettorato forestale territorialmente competente, entro
il  1°  agosto  di  ogni  anno,  gli   estremi   dei   tesserini   di
accompagnamento rilasciati per ciascuna riserva con i relativi numeri
progressivi. Durante  il  periodo  di  caccia  l'accompagnatore  alla
caccia al camoscio puo' circolare sulle strade chiuse  unicamente  se
accompagnato  dal   cacciatore,   che   deve   essere   in   possesso
dell'autorizzazione speciale alla caccia di tale specie selvatica. In
caso  di  realizzazione  anticipata  del  piano  di  abbattimento   i
contrassegni devono essere restituiti; 
    f) secondo i parametri di cui alla  tabella  B  alle  riserve  di
caccia per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo al fine della
prevenzione dei danni da morso e scortecciamento. I contrassegni  per
la  caccia  alle  femmine  e  ai  piccoli  di  cervo  possono  essere
rilasciati per i periodi dal 1° maggio fino al 15  giugno  e  dal  16
agosto al 15 dicembre. Nelle  zone  in  cui  l'ispettorato  forestale
territorialmente competente ha accertato danni causati dai cervi,  il
periodo di validita' dei contrassegni puo'  essere  gestito  in  modo
flessibile, ma non puo' comunque superare i cinque mesi e mezzo; 
    g) giornaliera o plurigiornaliera agli agenti venatori  volontari
designati dalle  riserve  private  o  dall'associazione  venatoria  e
segnalati all'ispettorato forestale territorialmente competente, alle
persone addette al foraggiamento autorizzato della  fauna  selvatica,
alle persone addette alla ricerca autorizzata  di  animali  selvatici
feriti, alle persone addette al trasporto di cervi abbattuti  nonche'
a quelle addette alla semina ittica.». 
  3. L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale  21
luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 6 (Contrassegni per invalidi motulesi). - 1. Il  contrassegno
speciale per persone con limitata o  impedita  capacita'  motoria  ai
sensi  del  vigente  codice  della  strada  e'  valido   anche   come
contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse. 
  2. Ai fini del presente regolamento il contrassegno di cui al comma
1 ha sempre solo una validita' stagionale. Il transito  sulle  strade
chiuse e' ammesso comunque soltanto dal 1° aprile al  31  ottobre  di
ogni anno. 
  3. Qualora una strada fosse chiusa con sbarra, per transitare sulla
stessa e' necessario farsi consegnare la relativa chiave.  Le  chiavi
devono essere restituite dopo ogni utilizzo e comunque  entro  il  31
ottobre di ogni anno.». 
  4. La tabella B del decreto del Presidente della giunta provinciale
21 luglio 1992, n. 29, e' sostituita  dalla  Tabella  A  allegata  al
presente decreto.