Art. 4 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995 1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e' sostituito dai seguenti: «4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilita' o erogato nella quota prevista dall'art. 20, e' sospesa nei seguenti casi: a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco; b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale. 4-bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennita' di carica, o di indennita' equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennita' di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale. 4-ter. Nei casi in cui e' prevista la sospensione ai sensi del comma 4-bis, e' fatta salva la facolta' di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica. 4-quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che puo' procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione. 4-quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica. 4-sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.».