Art. 4 
 
           Autorizzazione alla realizzazione di strutture 
       e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie 
 
  1.  La  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie cosi' come individuate  dall'art.  2  sono
soggetti ad autorizzazione da parte del Comune  di  ubicazione  delle
strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma  2
e agli  articoli  5  e  6.  Tali  autorizzazioni  si  applicano  alla
costruzione di nuove strutture,  all'adattamento  di  strutture  gia'
esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento  o  alla
trasformazione, nonche' al trasferimento in altra sede  di  strutture
gia' autorizzate. 
  2.  Per  la  realizzazione   di   nuove   strutture   sanitarie   e
sociosanitarie A.Li.Sa.  esprime  il  parere  di  compatibilita'  del
progetto di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla  base  della
programmazione sociosanitaria regionale  in  rapporto  al  fabbisogno
complessivo  regionale  e  della  localizzazione  territoriale  delle
strutture presenti in ambito regionale. Tale parere e'  trasmesso  al
comune competente.