Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «nell'ultima»
sono sostituite dalle seguenti: «nella precedente» e alla  fine  sono
aggiunte le parole: «Il  tesserino  venatorio  deve  comunque  essere
riconsegnato entro e non oltre la data del 15  ottobre  dell'anno  di
chiusura della relativa stagione venatoria.». 
  2. Il comma 8 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il cacciatore  deve  inoltre  indicare,  negli  appositi  spazi
relativi alla  fauna  stanziale  e  migratoria,  la  sigla  del  capo
abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.». 
  3. I commi 9 e 9-bis dell'art. 38 della legge regionale n.  29/1994
e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.