Art. 4 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'ultima» sono sostituite dalle seguenti: «nella precedente» e alla fine sono aggiunte le parole: «Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria.». 2. Il comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.». 3. I commi 9 e 9-bis dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.