Art. 40. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo: (in milioni di lire) 1989 1990 1991 Art. 1. . . . . . . . . . . . . . 21.000 24.000 24.000 Art. 2. . . . . . . . . . . . . . 250 250 250 Art. 6. . . . . . . . . . . . . . 15.000 50.000 35.000 Art. 16 . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000 Art. 18 . . . . . . . . . . . . . 500 500 500 Art. 20 . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000 Art. 24 . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000 Art. 25 (limitatamente alle spese di primo impianto di cui al comma 6) 4.000 4.000 - Art. 38 . . . . . . . . . . . . . 250 250 250 2. La spesa di cui al comma 1, ammontante a lire 225.000 milioni nel triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio plurienale della Regione, codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali. 3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni e quanto a lire 55.000 milioni, rispettivamente, con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 4. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 28, valutata in lire 35.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilita' dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.