Art. 40.
                        A b r o g a z i o n i
 
   1. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
abrogate le leggi regionali:
     a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento dei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica";
     b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme per l'attuzione
del diritto allo studio";
     c)   7   dicembre   1979,   n.  95,  concernente:  Modifiche  ed
integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979  recante  "Norme
per l'attuzione del diritto allo studio";
     d)  12  dicembre  1989, n. 76, concernente "Utlilizzazione fondi
trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni  di  assistenza
scolastica  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".