Art. 40. A b r o g a z i o n i 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali: a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica"; b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme per l'attuzione del diritto allo studio"; c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979 recante "Norme per l'attuzione del diritto allo studio"; d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente "Utlilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".