Art. 41. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 5 giugno 1989 NICOLOSI LA RUSSA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste