Art. 41.
 
   1.  La  presente  legge  sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della regione Sicilia ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Palermo, 5 giugno 1989
 
                                NICOLOSI
 
         LA RUSSA, assessore regionale per l'agricoltura e le foreste