Art. 41. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6 dovra' essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 20 marzo 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto della regione Lazio.