Art. 41.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
rendiconto di cui al secondo  comma  del  precedente  art.  6  dovra'
essere   trasmesso   entro  60  giorni  dalla  data  di  invio  della
modulistica predisposta dalla Giunta regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 20 marzo 1992
 
                                GIGLI
 
  Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge, ai  sensi  dell'art.  31  dello  Statuto  della
regione Lazio.