Art. 43. Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge 1. Le province sono tenute ad adottare il PTCP, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora risultino dotate, alla stessa data, di piano infraregionale. 2. Le province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il PTCP approvato in confonnita' alla previgente legge regionale n. 6 del 1995. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la contemporanea elaborazione del PSC, del RUE e del POC, secondo i contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il RUE e il POC possono essere adottati dal comune contestualmente. 4. I comuni dotati di PRG: a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2002; b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2003; c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci anni dalla loro approvazione. 5. I comuni dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il PSC, il POC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni gia' contenute nel PRG vigente. 6. Gli strumenti di cui al comma 5, possono essere predisposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26.