Art. 43.
  Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge
    1.  Le  province  sono tenute ad adottare il PTCP, entro due anni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  qualora  risultino
dotate, alla stessa data, di piano infraregionale.
    2.  Le  province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  ad  adeguare il PTCP approvato in confonnita'
alla previgente legge regionale n. 6 del 1995.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, la
revisione  dei  piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea  elaborazione  del  PSC,  del  RUE e del POC, secondo i
contenuti  di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il RUE e il
POC possono essere adottati dal comune contestualmente.
    4. I comuni dotati di PRG:
      a) approvato  entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare
lo  strumento  urbanistico ai contenuti della presente legge entro il
31 dicembre 2002;
      b) approvato  tra  il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992
sono  tenuti  ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della
presente legge entro il 31 dicembre 2003;
      c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare
lo  strumento  urbanistico  ai  contenuti  della presente legge entro
dieci anni dalla loro approvazione.
    5.  I  comuni  dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio 1997
possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il
PSC, il POC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformita'
a  quanto disposto dagli articoli 28, 29 e 30 della presente legge. A
tal   fine,  i  comuni  provvedono  alla  definizione  dei  contenuti
cartografici  e  normativi  dei  medesimi strumenti urbanistici senza
apportare  modifiche  sostanziali  alle previsioni gia' contenute nel
PRG vigente.
    6.  Gli  strumenti  di cui al comma 5, possono essere predisposti
entro  due  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge e sono
approvati  con  le  procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente
art. 15  della legge regionale n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo
di  adeguamento  degli strumenti cosi' formati entro dieci anni dalla
data  di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai
sensi del comma 4 dell'art. 26.