Art. 5. Personale 1. Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturita' magistrale, o di assistente o dirigente di comunita' infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attivita' socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Puo' operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali. 2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'eta' degli utenti, alle attivita' previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari. 3. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attivita' presso ludoteche. 4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche sia private, devono assicurare al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.