Art. 5 Riuso dei programmi informatici 1. La Regione, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, al fine di agevolare l'interoperabilita' dei sistemi della pubblica amministrazione, lo sviluppo della conoscenza e della trasparenza della stessa, nonche' diffondere soluzioni innovative attivando processi di replicabilita', concede in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppate per conto e a spese della Regione stessa. La Regione promuove altresi' la sostituzione di programmi informatici proprietari con programmi informatici liberi, prevedendo interventi volti allo sviluppo di un sistema di comunicazione e condivisione di dati e informazioni fra pubbliche amministrazioni nonche' di piattaforme tecnologiche per la democrazia elettronica e per una qualificata partecipazione dei cittadini all'attivita' istituzionale, anche mediante il recupero di soluzioni innovative gia' sviluppate da altre pubbliche amministrazioni. 2. Nel regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), sono individuate le modalita' e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 1.