Art. 5. Modalita' dei conferimenti 1. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione di disponibilita' alla Azienda. 2. L'offerta si intende fatta ai prezzi e alle condizioni di cui all'articolo 6. 3. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprieta' particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessati sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne la documentazione. 4. L'Azienda e' autorizzata ad acquisire i terreni boschivi di proprieta' della s.p.a. SIACE del gruppo ESPI.