Art. 5.
                      Modalita' dei conferimenti
 
   1.  I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione
i loro terreni devono  presentare,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  una  dichiarazione  di
disponibilita' alla Azienda.
   2.  L'offerta  si intende fatta ai prezzi e alle condizioni di cui
all'articolo 6.
   3.  Allo  scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a
diffusa  proprieta'  particellare,  ferme   restando   le   procedure
previste,  i  comuni  o  le  province  interessati sono autorizzati a
svolgere le azioni necessarie volte  a  promuovere  le  offerte  e  a
corredarne la documentazione.
   4.  L'Azienda  e'  autorizzata  ad acquisire i terreni boschivi di
proprieta' della s.p.a. SIACE del gruppo ESPI.