Art. 5. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, in applicazione del precedente articolo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva uno schema di convenzione disciplinante i rapporti tra regione e privati. 2. I principi informativi della convenzione devono riguardare: a) la determinazione del canone localito; b) la determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di recupero; c) il diritto eventuale di prelazione da parte del comune sia per l'acquisto della proprieta' risanata, sulla base della capitalizzazione del reddito, sia per la locazione del canone fissato; d) l'acquisizione degli immobili le cui convenzioni vengono risolte; e) le modalita' di trascrizione delle convenzioni nei registri immobiliari.