Art. 5.
 
   1.  La  Giunta  regionale,  sentita  la competente commissione, in
applicazione del precedente articolo,  entro  sessanta  giorni  dalla
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  approva  uno  schema di
convenzione disciplinante i rapporti tra regione e privati.
   2. I principi informativi della convenzione devono riguardare:
     a) la determinazione del canone localito;
     b)  la  determinazione  del  prezzo  di  vendita  degli immobili
oggetto di recupero;
     c)  il  diritto  eventuale di prelazione da parte del comune sia
per  l'acquisto  della  proprieta'   risanata,   sulla   base   della
capitalizzazione  del  reddito,  sia  per  la  locazione  del  canone
fissato;
     d)  l'acquisizione  degli  immobili  le  cui convenzioni vengono
risolte;
     e)  le  modalita' di trascrizione delle convenzioni nei registri
immobiliari.