Art. 5. Dotazione squadre di pronto intervento 1. Al fine di consentire una piu' efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarita' del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'art. 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e' incrementata in via sperimentale di 700 unita'. 2. All'attribuzione delle unita' cosi' come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 3. Ferma restando la priorita' per i lavoratori di cui all'art. 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unita' di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalita' acquisite.