Art. 5.
               Dotazione squadre di pronto intervento
    1. Al fine di consentire una piu' efficace conservazione e difesa
dagli  incendi  del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto
conto  della  peculiarita'  del  territorio siciliano che richiede il
potenziamento  del  servizio  antincendio,  la  dotazione complessiva
delle  squadre  di  pronto intervento prevista dall'art. 56, comma 5,
lettera   a),   della  legge  regionale  6 aprile  1996,  n.  16,  e'
incrementata in via sperimentale di 700 unita'.
    2. All'attribuzione delle unita' cosi' come determinate dal comma
1  ai  singoli  ispettorati  ripartimentali delle foreste provvede il
presidente   della   Regione   con   proprio   decreto   su  proposta
dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
    3.   Ferma   restando  la  priorita'  per  i  lavoratori  di  cui
all'art. 78  della  legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per
il  completamento  del  reclutamento  delle  unita'  di  addetti alle
squadre  di  pronto  intervento vengono determinati dalla commissione
regionale   per   l'impiego   tenendo  conto  delle  professionalita'
acquisite.