Art. 5 
 
Imposta regionale sulle emissioni sonore  degli  aeromobili  civili -
  IRESA. Abrogazione dell'art. 45 della  legge  regionale  28  aprile
  2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle  emissioni  sonore
  di aeromobili. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario)  e  successive
modifiche, a decorrere dal 1° maggio 2013 l'imposta  regionale  sulle
emissioni  sonore  degli  aeromobili  civili  (IRESA),  di  cui  agli
articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n.  342  (Misure
in materia fiscale), e' istituita quale tributo proprio regionale. 
  2. Il presupposto dell'IRESA e' costituito dalle  emissioni  sonore
prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo sia  in  fase
di atterraggio. 
  3. L'IRESA e' dovuta per  ogni  singolo  decollo  ed  ogni  singolo
atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale: 
    a)  dagli  esercenti  di  aeromobili  che  svolgono  servizi   di
trasporto pubblico, aerotaxi o altre attivita' di tipo commerciale in
aeroporti con  certificazione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC) o gestiti  direttamente  dall'ENAC,  in  conformita'  a
quanto previsto dal «Regolamento per  la  costruzione  e  l'esercizio
degli aeroporti» emanato dall'ENAC il 21 ottobre  2003  e  successive
modifiche; 
    b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso  privato  il
cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 4,5 tonnellate; 
    c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato il
cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 2,5 tonnellate. 
  4. Sono esenti dall'IRESA: 
    a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
    b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di  cui  all'art.  789
del Codice della navigazione; 
    c)  gli  aeromobili   di   proprieta'   o   in   esercenza   alle
organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO)  e
ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
    d) gli aeromobili di proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
    e) gli aeromobili immatricolati a nome  dei  costruttori  e/o  in
attesa di omologazione con permesso di volo; 
    f) gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
    g) gli aeromobili storici,  tali  intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
    h) gli aeromobili progettati specificamente per uso  agricolo  ed
antincendio, ed adibiti a tali attivita'. 
  5. La misura dell'IRESA e' determinata in riferimento: 
    a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo; 
    b) al livello  di  emissioni  sonore  dell'aeromobile  accertato,
secondo  gli   standard   di   certificazione   internazionali   ICAO
(International civil aviation organization), dal paese in cui risulta
immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di
calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso  16,  volume
I, alla Convenzione sull'aviazione civile  internazionale  dell'ICAO,
di seguito denominato annesso. 
  6. Ai sensi del comma 5, l'IRESA si applica nelle seguenti misure: 
    a)  per  gli  aeromobili  con  propulsione  ad   elica,   tariffa
forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata
a prescindere dal peso massimo al  decollo,  con  la  sola  eccezione
degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri
fissati dal capitolo IV  dell'annesso  per  i  quali  si  applica  la
tariffa di cui alla lettera c), numero 3), del presente comma; 
    b) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso  massimo  al
decollo pari o inferiore a 25 tonnellate, tariffa forfettaria di 1,80
euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata; 
    c) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso  massimo  al
decollo superiore a 25 tonnellate,  la  tariffa  e'  differenziata  a
seconda delle tre classi individuate in base al livello di  emissioni
sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di
cui al comma 5, lettera b): 
      1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal
capitolo II dell'annesso: 2,00 euro per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,40 euro per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; 
      2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal
capitolo III dell'annesso: 1,80 euro per ogni tonnellata  o  frazione
di tonnellata per le  prime  25  tonnellate  e  2,00  euro  per  ogni
successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; 
      3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal
capitolo IV dell'annesso: 1,60 euro per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata  per  le  prime  25  tonnellate  ed  1,80  euro  per  ogni
successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; 
    d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di  certificazione
acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e
IV dell'annesso, tariffa forfetaria di 2,50 euro per ogni  tonnellata
o frazione di tonnellata. 
  7.  Ai  fini   dell'accertamento,   liquidazione,   riscossione   e
versamento dell'IRESA la Giunta regionale e' autorizzata a  stipulare
con  gli  enti  preposti  alla  gestione  degli  aeroporti   apposite
convenzioni, i cui contenuti  minimi  disciplinano  le  modalita'  di
riversamento bimestrale delle somme riscosse e  la  trasmissione  dei
flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta
applicazione dell'imposta. Nelle more dell'adozione della convenzione
e per quanto da essa non previsto si  applica  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15  novembre  1982,  n.  1085
(Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed  il  versamento  dei
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile). 
  8. In deroga a quanto previsto dal  comma  7  ed  in  coerenza  con
quanto stabilito dall'art. 3 della  legge  27  luglio  2000,  n.  212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),  i
termini per il versamento dell'imposta e per ogni  altro  adempimento
in relazione a somme dovute entro il sessantesimo giorno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima
scadenza utile del bimestre cui si riferiscono. 
  9.  In  caso  di  omesso,  insufficiente   o   tardivo   versamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal d.p.r.  1085/1982,  si
applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento  dell'imposta
non versata, oltre agli interessi moratori. 
  10. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a  37
milioni di euro per l'anno 2013 e a 55 milioni a decorrere  dall'anno
2014,  sono  iscritte  nella  Tipologia  10102  «Tributi   indiretti»
nell'ambito del Titolo 1  «Entrate  correnti  di  natura  tributaria,
contributiva e perequativa» e sono destinate in misura pari al 10 per
cento al trasferimento in conto  capitale  e  /o  spesa  corrente  ai
comuni  che  ricadono  nelle  zone  A  e  B,  come  indennizzo   alle
popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di  limitare
l'inquinamento acustico e ambientale, zone definite dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997  (Metodologia  di  misura  del
rumore aeroportuale), pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  del  15
novembre 1997, n. 267. 
  11. L'art. 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4,  relativo
all'imposta  regionale  sulle  emissioni  sonore  di  aeromobili,  e'
abrogato.