Art. 5 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili - IRESA. Abrogazione dell'art. 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili. 1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° maggio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), e' istituita quale tributo proprio regionale. 2. Il presupposto dell'IRESA e' costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo sia in fase di atterraggio. 3. L'IRESA e' dovuta per ogni singolo decollo ed ogni singolo atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale: a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attivita' di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformita' a quanto previsto dal «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» emanato dall'ENAC il 21 ottobre 2003 e successive modifiche; b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 4,5 tonnellate; c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 2,5 tonnellate. 4. Sono esenti dall'IRESA: a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della navigazione; c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo; f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso; g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attivita'. 5. La misura dell'IRESA e' determinata in riferimento: a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo; b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International civil aviation organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato annesso. 6. Ai sensi del comma 5, l'IRESA si applica nelle seguenti misure: a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3), del presente comma; b) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 tonnellate, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata; c) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate, la tariffa e' differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 5, lettera b): 1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell'annesso: 2,00 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,40 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; 2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell'annesso: 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,00 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; 3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso: 1,60 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed 1,80 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo; d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e IV dell'annesso, tariffa forfetaria di 2,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata. 7. Ai fini dell'accertamento, liquidazione, riscossione e versamento dell'IRESA la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalita' di riversamento bimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta. Nelle more dell'adozione della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile). 8. In deroga a quanto previsto dal comma 7 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini per il versamento dell'imposta e per ogni altro adempimento in relazione a somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del bimestre cui si riferiscono. 9. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal d.p.r. 1085/1982, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, oltre agli interessi moratori. 10. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55 milioni a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102 «Tributi indiretti» nell'ambito del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» e sono destinate in misura pari al 10 per cento al trasferimento in conto capitale e /o spesa corrente ai comuni che ricadono nelle zone A e B, come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di limitare l'inquinamento acustico e ambientale, zone definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1997, n. 267. 11. L'art. 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili, e' abrogato.