Art. 5 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) commi 5-bis, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente  della
giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche; 
  b) art. 7-bis del decreto del Presidente della  giunta  provinciale
31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche; 
  c) comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della  Provincia
8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche.