Art. 5 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) commi 5-bis, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche; b) art. 7-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche; c) comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche.