Art. 5 Destinazione dei risparmi 1. In continuita' con la destinazione dei risparmi previsti dall'art. 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalita' e qualita' del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialita', reinserimento lavorativo e inclusione sociale. 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalita' ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.