Art. 5 Autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali 1. Il Comune di ubicazione delle strutture di cui all'art. 2 rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali. 2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione e' presentata dai soggetti interessati al comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento. 3. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi sessanta giorni. 4. A.Li.Sa. effettua l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'accettabilita' della domanda, nonche' il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del termine di cui al comma 3, trasmette gli esiti dell'istruttoria tecnica al Comune. 5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato puo' chiedere il riesame del provvedimento entro i trenta giorni successivi alla sua adozione. Il comune procede al riesame entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di A.Li.Sa.. 6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata entro quindici giorni al Comune di ubicazione che nei successivi trenta giorni adotta i provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario, le valutazioni tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more, l'attivita' oggetto dell'autorizzazione puo' essere esercitata in via provvisoria. 7. I soggetti che intendono esercitare piu' attivita' ovvero la stessa attivita' in piu' strutture sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'esercizio per ciascuna attivita' e ciascuna struttura.