Art. 5 
 
       Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 48  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «affidata  alle
Province» sono sostituite dalle seguenti: «esercitata dalla Regione». 
  2. Al comma 4 dell'art. 48  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti dalle
Province» sono soppresse. 
  3. Al comma 11 dell'art. 48 della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle  Province»
sono soppresse. 
  4. Al comma 12 dell'art. 48 della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «Le  Province
comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione comunica».