Art. 5 Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «affidata alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «esercitata dalla Regione». 2. Al comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti dalle Province» sono soppresse. 3. Al comma 11 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Province» sono soppresse. 4. Al comma 12 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione comunica».