Art. 53.
                   Tasse di concessione regionale
 
  1. Per conseguire i mezzi finanziari  necessari  per  realizzare  i
fini  previsti  dalla  presente  legge,  e'  istituita  la  tassa  di
concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio.
  2.  La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 e' soggetta
al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i  titolari
di licenza di caccia per poter esercitare l'attivita' venatoria.
  3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o
il rinnovo della licenza e' pari al 50 per cento dell'importo vigente
della  tassa  di  concessione  erariale  per il rilascio o il rinnovo
annuale della licenza di caccia di cui al numero 26,  sottonumero  1)
della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
  4. Agli effetti delle tasse annuali, governative  e  regionale,  si
intende  per  anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di
emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello  di
rilascio  o  rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle
tasse annuali di concessione governativa e  regionale  devono  essere
effettuati  in  concomitanza.  Entrambi  i  versamenti possono essere
anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio  rinnovo
della  licenza,  conservando le ricevute dell'anno precedente al fine
di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide
sino al giorno e mese  di  scadenza  di  rilascio  della  licenza  di
caccia.  Nel  caso  in  cui  i versamenti vengono effettuati in tempi
successivi alla scadenza annuale, questi  avranno  validita'  non  di
dodici  mesi,  ma  sino  alla prossima scadenza annuale riferita alla
data di rilascio della licenza.
  5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore
che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima
dell'inizio della stagione venatoria.
  6. La tassa non e' dovuta  qualora  durante  l'anno  il  cacciatore
eserciti attivita' venatoria esclusivamente all'estero.
  7.  La  tassa  di  rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la
caccia durante l'anno.
  8. Sono altresi' assoggettati al pagamento di tasse di  concessione
regionale,  da  effettuare  entro  il  31  gennaio  dell'anno  cui si
riferiscono:
   a) i centri privati  di  riproduzione  della  fauna  selvatica  di
allevamento o allo stato naturale;
   b) le aziende faunistico-venatorie;
   c) le aziende agri-turistico-venatorie;
   d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.
  Il  versamento  e' effettuato, in modo ordinario, su conto corrente
postale intestato alla tesoreria regionale.
  9. Con l'entrata in  vigore  della  presente  legge,  le  tasse  di
concessione  regionale,  ai  sensi  del decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e  successive  modifiche  e  della  legge  regionale  11
gennaio  1994, n.  1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno
di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
                                          Tassa                Tassa
                                       di rilascio            Annuale
                                            -                    -
   abilitazione venatoria                  125.000            125.000
   centri privati di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale      1.078.000          1.078.000
   centri privati di riproduzione di
fauna di allevamento di cui all'art.
16, comma 7, lettere a) e b)             1.078.000          1.078.000
   aziende faunistico-venatorie per
ogni ettaro o frazione di esso              24.260             24.260
   autorizzazione di appostamento fisso
ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni
anno                                       216.000            216.000
  10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata
  con    la    presente    legge    la    concessione    di   aziende
agri-turistico-venatorie in L. 10.000 per ettaro per il rilascio  e/o
il rinnovo annuale.
  11.  Per  quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito
rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive  modifiche
ed integrazioni.