Art. 6. Contributi 1. La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui all'Art. 7, concede contributi per il potenziamento di servizi per il gioco infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all'aperto, al comune di Roma ed ai comuni associati negli ambiti territoriali d'intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) ed individuati dal piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.