Art. 6 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 
    a) i documenti detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei
compiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 2; 
    b) i documenti su  cui  terzi  detengono  diritti  di  proprieta'
intellettuale o industriale, ovvero  che  ricadano  nell'applicazione
della disciplina sulla  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali) e successive modifiche; 
    c) i documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e
delle societa' da esse  controllate  e  da  altri  organismi  o  loro
societa'   controllate   per   l'adempimento   di   un   compito   di
radiodiffusione di servizio pubblico; 
    d) i documenti  in  possesso  di  enti  culturali  diversi  dalle
biblioteche, dai musei e dagli archivi; 
    e) i documenti comunque nella disponibilita' degli  organismi  di
cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 della  legge  3  agosto  2007,  n.  124
(Sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto) e successive modifiche; 
    f) i documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'art.  24  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive  modifiche,  ovvero  per  motivi  di  tutela  del  segreto
statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del decreto legislativo  6
settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  sistema  statistico  nazionale  e
sulla organizzazione dell'Istituto nazionale, ai sensi  dell'art.  24
della legge n. 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche.