Art. 6. Immobili demaniali 1. Al comma 3, dell'art. 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in fine le parole: "o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati". 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'amministrazione forestale e' stabilito dal consiglio di amministrazione dell'azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilita' che la presenza sul posto del suddetto personale apporta all'amministrazione forestale.