Art. 6 Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio 1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonche' l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato. 2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, e' indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. 3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.