Art. 6 
 
       Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 49  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive  modificazioni   e   integrazioni,   le   parole:   «anche
provinciali» sono soppresse. 
  2. Al comma 5 dell'art. 49  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «e  provinciali»
sono soppresse.