Art. 6 Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche provinciali» sono soppresse. 2. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.