Art. 63.
              Raccolta dei prodotti secondari del bosco
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati  prodotti
secondari del bosco:
      a) i funghi epigei ed ipogei;
      b) le fragole;
      c) i lamponi;
      d) i mirtilli;
      e) le more di rovo;
      f) le bacche di ginepro;
      g) gli asparagi selvatici;
      h) i muschi.
    2.  La  raccolta  dei  funghi  epigei ed ipogei e' regolata dalla
legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "raccolta e commercio dei funghi
epigei  spontanei" e successive modificazioni e dalla legge regionale
11 aprile  1995,  n.  50  "norme  per  la  raccolta,  coltivazione  e
commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per
la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive
modificazioni.
    3.  La  raccolta  degli altri prodotti secondari del bosco, fatti
salvi  i  diritti  del  proprietario  o  del possessore del fondo, e'
consentita entro i limiti stabiliti dalla giunta regionale.
    4.  La  raccolta  dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a
h),  deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque
vietato  il  taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per
la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.
    5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma
1,  lettere  da  b)  ad  h), puo' essere autorizzato, dalla comunita'
montana  e,  per i territori non montani, dalla provincia, ad operare
la   raccolta  in  deroga  ai  quantitativi  stabiliti  dalla  giunta
regionale  ed alle modalita' di cui al comma 4. L'autorizzazione, non
onerosa,  viene  rilasciata  entro  il termine di trenta giorni dalla
presentazione  della  domanda.  L'autorizzazione  non e' richiesta ai
soggetti  autorizzati  ai  sensi  della  legge  6 gennaio 1931, n. 99
"disciplina  della  coltivazione,  raccolta  e commercio delle piante
officinali".  La raccolta, nel caso di terreni di proprieta' privata,
e'  consentita  previo  assenso del proprietario o del possessore del
fondo;    nel    caso   di   terreni   appartenenti   al   patrimonio
agricolo-forestale della Regione, e' soggetta a concessione.
    6.  La raccolta dei prodotti secondari del bosco e' vietata nelle
aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto.
Da  tale  divieto  e'  escluso  il  proprietario od il possessore del
fondo.
    7.  La  giunta regionale puo' modificare l'elenco di cui al comma
1.