Art. 7. Norma transitoria 1. Le ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, devono adeguarsi ai requisiti di cui all'Art. 2 ed all'Art. 5, commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.