Art. 7. Indennita' di espropriazione per la realizzazione di dighe e invasi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione in via temporanea e di urgenza riguardanti la realizzazione di dighe e relativi invasi, anche se a carattere esclusivamente irriguo, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni come richiamate dall'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione definitiva, o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato, della indennita' di espropriazione.