Art. 7.
                     Indennita' di espropriazione
                per la realizzazione di dighe e invasi
 
   1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  6,  per  la
determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione  in
via  temporanea  e di urgenza riguardanti la realizzazione di dighe e
relativi invasi, anche se  a  carattere  esclusivamente  irriguo,  si
applicano  le  norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971,
n. 865,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  come  richiamate
dall'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche ai
procedimenti in corso per i quali non  sia  intervenuta,  al  momento
dell'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  la  liquidazione
definitiva, o non impugnabile o  definita  con  sentenza  passata  in
giudicato, della indennita' di espropriazione.