Art. 7.
                     Libri e materiale didattico
 
   1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine  alle  proce-
dure   per  l'acquisto  e  la  distribuzione  dei  testi  scolastici,
forniscono gratuitamente  i  libri  di  testo,  compresi  quelli  per
ciechi,  agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano
le scuole elementari.
   2.  Per  le  classi  di  scuole   elementari   che   svolgono   le
sperimentazioni  richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n.
517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute.
   3. I comuni possono assegnare libri ed altro  materiale  didattico
ad  uso  individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della
classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni  economiche  della
sua famiglia.
   4.  I  comuni  provvedono  d'intesa con i consigli di circolo o di
istituto nell'ambito di quanto disposto dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 31 maggio 1974,n. 416, alla fornitura di libri e di
sussidi multimediali a  favore  delle  biblioteche  di  classe  e  di
istituto,  e  di  materiale  didattico  di uso collettivo, nonche' di
materiale diretto a favorire la sperimentazione.
   5.  I  comuni  possono  dotare  le  scuole  materne   di   sussidi
multimediali  e  materiale  didattico  di  uso  collettivo utile allo
sviluppo della personalita' e  al  processo  di  maturazione  proprio
dell'eta' evolutiva.