Art. 7. Libri e materiale didattico 1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle proce- dure per l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari. 2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute. 3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia. 4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonche' di materiale diretto a favorire la sperimentazione. 5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi multimediali e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalita' e al processo di maturazione proprio dell'eta' evolutiva.