Art. 7.
             Protezione dei corsi delle acque pubbliche
 
  1. Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977  sono  sottoposti  a  vincolo
paesistico  i  fiumi,  i  torrenti  ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia  di
150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
  2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i
corsi  d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati
nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi  di  provincia
della  Regione;  sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le
sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con
le modalita' del presente articolo.
  3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'art.  21,  la
Giunta   regionale   con   propria   deliberazione   puo'   procedere
all'esclusione,  ai  soli  fini  del  vincolo  paesistico  ai   sensi
dell'art.  1-quater  della  legge  n.  431/1985,  dei  corsi  d'acqua
iscritti negli elenchi  delle  acque  pubbliche  previsti  dal  regio
decreto n. 1775/1933.
  4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di
rispetto  e'  costituito  dalle  mappe catastali; qualora le suddette
mappe non risultino  corrispondenti  allo  stato  dei  luoghi  si  fa
ricorso  alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici
in scala non inferiore a 1:5.000.
  5. In tutto il territorio regionale e' fatto divieto  di  procedere
all'intubazione  dei  corsi  d'acqua sottoposti a vincolo; e' ammessa
l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a
distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di
rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'art.  7  della
legge  n.  1497/1939.  Sono  fatti  salvi  i tratti gia' intubati con
regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
  6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto  debbono  essere
mantenuti  integri e inedificati per una profondita' di metri 150 per
parte; nel caso di canali e collettori  artificiali,  la  profondita'
delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.
  7.  La  limitazione  di  cui  al  comma 6 non si applica nelle zone
omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici  2
aprile  1968,  come  delimitate dagli strumenti urbanistici approvati
alla data di adozione dei PTP o, nel caso  di  comuni  sprovvisti  di
tali  strumenti,  nei  centri  edificati  perimetrati  alla  data  di
adozione dei PTP medesimi, ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  22
ottobre  1971,  n.  865,  o  nei  centri  abitati delimitati ai sensi
dell'art. 17 della legge  6  agosto  1967,  n.  765.  Al  fine  delle
verifiche  urbanistiche  di  cui  al  presente  comma  nei  territori
vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla data di entrata
in vigore della presente legge.
  8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale  2  aprile
1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data
di  adozione  dei  PTP  o, per i territori vincolati ma sprovvisti di
PTP, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ogni
modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto e' subordinata
alle seguenti condizioni:
   a)  mantenimento  di  una fascia di inedificabilita' di metri 50 a
partire dall'argine;
   b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
   c)  assenza  di  altri  beni  di  cui  all'art.  1  della legge n.
431/1985.
  9. Nelle fasce di rispetto e' fatto obbligo di mantenere  lo  stato
dei  luoghi  e  la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di
cui ai commi successivi devono prevedere  una  adeguata  sistemazione
paesistica  coerente  con  i  caratteri  morfologici  e vegetazionali
propri dei luoghi.
  10. L'indice di edificabilita' attribuito alle  fasce  di  rispetto
individuate  ai  sensi  dei  commi  precedenti  concorre  ai fini del
calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo
o  nello  stesso  lotto  di  terreno,  fermo  restando  l'obbligo  di
costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito e':
   a)  per  le  aree  sottoposte  esclusivamente  al  vincolo  di cui
all'art.  82, quinto comma, lettera c), del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica n. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole,
dallo strumento urbanistico vigente;
   b) per le aree sottoposte  a  vincolo  ai  sensi  della  legge  n.
1497/1939  con  provvedimento dell'amministrazione competente, quello
contenuto nei singoli PTP o nel  PTPR  e  graficizzato  nelle  tavole
contenenti  la  classificazione  delle  aree  per  zone ai fini della
tutela.
  11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di  cui  al  comma  1,  gli
strumenti  urbanistici  di  nuova  formazione  o le varianti a quelli
vigenti possono eccezionalmente prevedere  infrastrutture  o  servizi
utili  alla  riqualificazione  dei  tessuti circostanti o adeguamenti
funzionali di  attrezzature  tecnologiche  esistenti,  previo  parere
dell'organo   competente,   nel  rispetto  delle  disposizioni  della
presente legge, e alle seguenti condizioni:
   a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di  metri  50  a
partire dall'argine;
   b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
   c)  assenza  di  altri  beni  di  cui  all'art.  1  della legge n.
431/1985.
  12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui  al
comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
  13.  Al  fine  di  favorire  il  recupero  del  patrimonio edilizio
ricadente   nelle   fasce   di   rispetto   delle   acque   pubbliche
legittimamente  realizzato  o  sanabile ai sensi delle leggi vigenti,
per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939,  n.
1089  ricadenti  in  un  lotto  minimo di 10.000 mq, e' consentito un
aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari,  non  superiore
al  5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non
sussista il requisito del lotto minimo  di  10.000  mq  e'  possibile
l'adeguamento   igienico  dell'immobile  con  incremento  massimo  di
cubatura pari a 20 mc.
  14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili  per  i  corsi
d'acqua  sottoposti  a  vincolo  paesistico,  le  opere relative allo
scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti  civili
conformi  ai  limiti  di  accettabilita'  previsti dalla legislazione
vigente nonche' le opere strettamente necessarie per la utilizzazione
produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta  rilasciato
dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o
di  rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza
o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne
avviso   al   momento   dell'inizio   delle   opere  e  a  dimostrare
all'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesistico  l'avvenuto
ripristino  dello  stato dei luoghi o a presentare un progetto per la
sistemazione delle aree.
  15. Le opere di cui  al  comma  14  devono  fare  riferimento  alle
tecniche di ingegneria naturalistica.