Art. 7 
 
   Attivita' edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 
 
  1. Nel rispetto della disciplina  dell'attivita'  edilizia  di  cui
all'articolo 9, comma  3,  sono  attuati  liberamente,  senza  titolo
abilitativo edilizio: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   delle   barriere
architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni
trasformazione degli spazi, delle superfici e degli  usi  dei  locali
delle unita' immobiliari e delle  parti  comuni  degli  edifici,  ivi
compreso l'inserimento di elementi tecnici e  tecnologici,  necessari
per favorire l'autonomia  e  la  vita  indipendente  di  persone  con
disabilita'  certificata,  qualora  non  interessino   gli   immobili
compresi  negli  elenchi  di  cui  alla  Parte  Seconda  del  decreto
legislativo n. 42  del  2004,  nonche'  gli  immobili  aventi  valore
storicoarchitettonico,  individuati   dagli   strumenti   urbanistici
comunali ai sensi dell'articolo A-9,  comma  1,  dell'Allegato  della
legge regionale n. 20 del 2000 e  qualora  non  riguardino  le  parti
strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la  pubblica
incolumita' ai fini sismici e non rechino comunque  pregiudizio  alla
statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni  degli
strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n.  1444  (Limiti  inderogabili  di  densita'
edilizia, di altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricanti  e  rapporti
massimi  tra  spazi  destinati  agli  insediamenti   residenziali   e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai  fini  della  formazione
dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o  della  revisione   di   quelli
esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765); 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato nonche' i carotaggi e le  opere  temporanee  per  le
analisi geologiche e geotecniche  richieste  per  l'edificazione  nel
territorio urbanizzato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; 
    f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze  contingenti,
temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessita' e, comunque, entro un termine non  superiore  a  sei
mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; 
    g) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    h) le  opere  esterne  per  l'abbattimento  e  superamento  delle
barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive; 
    i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di  volumetria
e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA; 
    l)  le  modifiche  funzionali  di  impianti  gia'  destinati   ad
attivita' sportive senza creazione di volumetria; 
    m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,  da
realizzare al di fuori dei centri  storici  e  degli  insediamenti  e
infrastrutture storici del territorio rurale, di  cui  agli  articoli
A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; 
    n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di
capacita'  complessiva  non  superiore  a  13  metri  cubi,  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo  22  febbraio  2006,  n.  128
(Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio
degli impianti di riempimento, travaso e  deposito  di  GPL,  nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e  vendita  di  GPL  in
recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52,  della  L.  23  agosto
2004, n. 239); 
    o)  i  mutamenti   di   destinazione   d'uso   non   connessi   a
trasformazioni fisiche dei  fabbricati  gia'  rurali  con  originaria
funzione abitativa che non presentano piu' i requisiti di ruralita' e
per i quali si provvede  alla  variazione  nell'iscrizione  catastale
mantenendone la funzione residenziale. 
  2. L'esecuzione delle opere  di  cui  al  comma  1  lettera  f)  e'
preceduta dalla comunicazione allo  Sportello  unico  delle  date  di
inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle
opere insistenti  su  suolo  pubblico  comunale  il  cui  periodo  di
permanenza  e'  regolato  dalla  concessione  temporanea   di   suolo
pubblico. 
  3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o)
e'  comunicato  alla  struttura  comunale   competente   in   materia
urbanistica,  ai  fini   dell'applicazione   del   vincolo   di   cui
all'articolo A-21, comma 3, lettera  a),  dell'Allegato  della  legge
regionale n. 20 del 2000. 
  4. Nel rispetto della disciplina  dell'attivita'  edilizia  di  cui
all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa comunicazione di inizio
dei lavori: 
    a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle
costruzioni, qualora  non  comportino  modifiche  della  sagoma,  non
aumentino le superfici utili e il numero  delle  unita'  immobiliari,
non modifichino le  destinazioni  d'uso  delle  costruzioni  e  delle
singole unita'  immobiliari,  non  riguardino  le  parti  strutturali
dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica  incolumita'
ai fini sismici e  non  rechino  comunque  pregiudizio  alla  statica
dell'edificio; 
    b) le modifiche interne di carattere  edilizio  sulla  superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa; 
    c) le modifiche della destinazione d'uso  senza  opere,  tra  cui
quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non  comportino
aumento del carico urbanistico. 
  5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione di inizio
dei lavori riporta i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si
intende affidare la realizzazione dei lavori e la data  di  fine  dei
lavori che non puo' essere superiore ai tre anni dalla data del  loro
inizio. La comunicazione  e'  accompagnata  dai  necessari  elaborati
progettuali e da una relazione tecnica a firma di  un  professionista
abilitato, il quale assevera, sotto la  propria  responsabilita',  la
corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al
comma 4, il rispetto delle prescrizioni  e  delle  normative  di  cui
all'alinea  del  comma  1,  nonche'  l'osservanza   delle   eventuali
prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o  degli  altri  atti  di
assenso acquisiti per l'esecuzione delle  opere.  Limitatamente  agli
interventi di cui al comma  4,  lettere  b)  e  c),  in  luogo  delle
asseverazioni  dei  professionisti  possono   essere   trasmesse   le
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese  di
cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relative  alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. 
  6. L'esecuzione delle opere di cui al comma  4  comporta  l'obbligo
della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine
dei lavori e della trasmissione  allo  Sportello  unico  della  copia
degli atti  di  aggiornamento  catastale,  nei  casi  previsti  dalle
vigenti  disposizioni,  e   delle   certificazioni   degli   impianti
tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i
medesimi interventi non sono richiesti la presentazione della  scheda
tecnica descrittiva e il  rilascio  del  certificato  di  conformita'
edilizia e di  agibilita'  di  cui  agli  articoli  23  e  24.  Nella
comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalita'
di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti  al
progetto  originario  apportate  in  corso  d'opera,  le  quali  sono
ammissibili a condizione che rispettino  i  limiti  e  le  condizioni
indicate dai commi 4 e 7. 
  7. Per gli interventi di cui al  presente  articolo,  l'interessato
acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la  normativa
vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio,  nonche'  ogni
altra documentazione prevista dalle normative di settore per la  loro
realizzazione, a garanzia  della  legittimita'  dell'intervento,  ivi
compreso il parere della Commissione per la qualita' architettonica e
il  paesaggio.  Gli  interessati,  prima  dell'inizio  dell'attivita'
edilizia, possono  richiedere  allo  Sportello  unico  di  provvedere
all'acquisizione di tali atti di assenso ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina  di
settore per il loro rilascio.