Art. 7 
 
                  Criteri generali di progettazione 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e),  sono
progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al  presente
articolo e ai seguenti 8, 9 e  10,  specifiche  misure  di  sicurezza
contro la caduta dall'alto  al  fine  di  poter  eseguire  successivi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura,
compresa l'attivita' di ispezione, in condizioni di sicurezza. 
  2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme
tecniche di riferimento e  nel  rispetto  dei  principi  generali  di
tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo  n.  81/2008,  sono
finalizzate a mettere in sicurezza: 
    a) il percorso per l'accesso alla copertura; 
    b) l'accesso alla copertura; 
    c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura. 
  3.  I  percorsi  e  gli  accessi  devono  essere  almeno  di   tipo
permanente. 
  4. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici  o  di
manutenzione  sulle  coperture  devono  essere  garantiti  attraverso
elementi protettivi almeno di tipo permanente. 
  5. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia
possibile  adottare  misure   di   tipo   permanente   a   causa   di
caratteristiche  strutturali  non  idonee,  o   per   contrasto   con
prescrizioni  regolamentari  o  con  norme  di   tutela   riguardanti
l'immobile interessato dall'intervento, nella  relazione  tecnica  di
cui all'art. 6, comma 2, lettera a),  devono  essere  specificate  le
motivazioni per le quali  tali  misure  non  risultano  realizzabili.
Devono altresi' essere indicate le idonee misure di tipo  provvisorio
previste in sostituzione, tali  comunque  da  garantire  l'esecuzione
degli  interventi   impiantistici   o   di   manutenzione,   compresa
l'attivita' di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza; 
  6. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di  caduta  con
le modalita' di cui al presente regolamento,  eventuali  parti  della
copertura non  calpestabili  per  il  rischio  di  sfondamento  della
superficie di  calpestio  che  sono  comunque  raggiungibili,  devono
essere oggetto di opportuna valutazione progettuale  con  conseguente
protezione o interdizione delle stesse nonche' idonea segnalazione. 
  7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro  le  cadute
dall'alto   l'obbligo   deve   essere    evidenziato    con    idonea
cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura con i  contenuti
minimi di cui all'art. 9, comma 4 .