Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Rispetto alle erogazioni del  vitalizio  sospese  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  del  previgente
comma 4 dell'art. 17 della legge regionale  n.  42  del  1995  e  del
relativo  regolamento  attuativo  dell'Ufficio  di   Presidenza,   la
sospensione prosegue senza soluzione di continuita' se  la  causa  di
sospensione e' contenuta all'interno  dell'elencazione  del  comma  4
dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del  1995,  come  modificato
dalla presente legge.