Art. 8.
                          Norma finanziaria
    1.  Per le finalita' di cui alla presente legge, e' stanziata per
l'anno  2002  la  somma  di  euro  103 mila 300, gravante sull'unita'
previsionale   di   base  H41,  mediante  l'istituzione  di  apposito
capitolo.
    2.  All'onere  di  cui  al comma 1, si provvede nell'ambito dello
stanziamento  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base H41 dello
stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002.
    3.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi si provvede con le
rispettive leggi di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 11 luglio 2002
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