Art. 8. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' stanziata per l'anno 2002 la somma di euro 103 mila 300, gravante sull'unita' previsionale di base H41, mediante l'istituzione di apposito capitolo. 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base H41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002. 3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 11 luglio 2002 STORACE