Art. 8. Piano per l'acquisizione dei terreni 1. Sulla base dei criteri prioritari di cui all'articolo 4, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilita' dei proprietari pervenute in virtu' dell'articolo 5, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', viene predisposto dal consiglio di amministrazione dell'Azienda il piano di acquisizione dei terreni che, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 2. Priorita' assoluta e' data all'acquisizione dei boschi naturali.