Art. 8.
                 Piano per l'acquisizione dei terreni
 
   1.  Sulla base dei criteri prioritari di cui all'articolo 4, anche
in relazione alle dichiarazioni  di  disponibilita'  dei  proprietari
pervenute   in  virtu'  dell'articolo  5,  entro  i  sessanta  giorni
successivi al termine utile per la presentazione delle  dichiarazioni
di disponibilita', viene predisposto dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda il piano di acquisizione dei  terreni  che,  sentito  il
parere   della   competente  commissione  legislativa  dell'Assemblea
regionale siciliana, viene  approvato  dall'Assessore  regionale  per
l'agricoltura e le foreste.
   2.   Priorita'   assoluta  e'  data  all'acquisizione  dei  boschi
naturali.