Art. 8.
        Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate
 
   1.  I  comuni,  nell'ambito  della  rete  territoriale dei servizi
sociali, attivano un servizio diretto a:
     a) favorire  le  attivita'  scolastiche  di  integrazione  e  di
sostegno  di  cui  agli  articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.
517;
     b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento
precoce;
     c)   rimuovere   le   condizioni   sociali    che    impediscono
l'assolvimento  dell'obbligo  scolastico,  o  determinano  lo  scarso
rendimento,  la   ripetenza,   l'emarginazione   o   favoriscono   la
dispersione, l'abbandono;
     d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse con la
presenza  sul  territorio comunale di fasce di utenza con particolari
difficolta';
     e) fornire ogni altra utile  assistenza  agli  alunni  minorati,
invalidi e disadattati.
   2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente i comuni
possono   erogare  provvidenze  anche  economiche  correlate  con  le
condizioni delle famiglie degli alunni.
   3.  Il  servizio  di  cui  al  precedente  primo  comma,  ove   le
circostanze  lo  richiedano,  puo'  essere  integrato  con  azioni di
assistenza medico-psichica.
   4. Il comune puo' dotare gli alunni appartenenti alle categorie di
cui all'art. 2 della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,  o  ad  altre
categorie  di  portatori  di  "handicaps"  protetti  dalla  legge, di
attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato,  riserva
di  assegni  di  studio  o  di  posti  in convitto nonche' di mezzi e
strumenti idonei a superare particolari difficolta' individuali,  ivi
compreso  l'accompagnamento, nonche' la realizzazione di opere che ne
facilitano l'accesso ai locali scolastici.
   5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, sono garantite  le  provvidenze  di  cui
all'art. 28 della legge stessa.
   6.  I  comuni,  d'intesa  con i componenti organi collegiali della
scuola, promuovono  la  realizzazione  di  corsi  di  italiano  e  di
informazione socio-economica diretti a favorire la piena integrazione
degli alunni appartenenti a gruppi etnici con lingua madre e le altre
categorie  contemplate  dal  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.